Inoccupati

Inoccupato: cosa significa e cosa lo differenzia dallo stato di disoccupazione

Ci si trova spesso a dover compilare dei moduli, per l'iscrizione al Centro per l'Impiego, nella domanda per partecipare ai corsi di formazione finanziati dal fondo sociale europeo, in cui sia richiesto se si è: disoccupato o inoccupato.

E' necessario leggere attentamente decreti legislativi e norme per capirne il significato e apprenderne le differenze. In primis, in entrambi i casi, si è disoccupato o inoccupato quando si è iscritti al centro per l'impiego e non si è al momento attivi nel mondo del lavoro.
Chi è il disoccupato?

Il disoccupato è colui che:

 ha perso un posto di lavoro o cessato un’attività di lavoro autonomo
 ha un reddito inferiore a 8000 € lordi annui, nel caso di lavoro dipendente (es: co.co.pro., contratto a tempo determinato o indeterminato, part-time o full-time, etc…)
 ha un reddito al di sotto dei 4800 € annui lordi, nel caso di lavoro autonomo
 ha lavorato solo per 8 mesi (4 se hai fino a 25 anni compiuti o, se in possesso di diploma universitario di laurea, fino a 29 anni compiuti).

Quando un soggetto si definisce inoccupato?

L'inoccupato è colui che non abbia mai svolto attività lavorativa, sia come dipendente che in forma autonoma o almeno che non è riconosciuto il lavoro in nero. L'inoccupato si dichiara disponibile a lavorare ed è in cerca di lavoro, oltre ad essere iscritto al centro per l'impiego.
Le norme circa lo stato di disoccupato o inoccupato

Dal profilo normativo, lo stato di disoccupazione è definito dall'art. 1 del D.Lgs. n. 297/2002 come “la condizione del soggetto privo di lavoro che sia immediatamente disponibile allo svolgimento ed alla ricerca di una attività lavorativa secondo modalità definite con i Servizi competenti.”
La Conferenza Unificata Stato – Regioni, nella seduta del 10 dicembre 2003, ha stabilito che “mantengono lo stato di disoccupazione anche i soggetti che percepiscono nell’anno solare un reddito da lavoro non superiore a quello escluso da imposizione sulla base dei parametri fissati dalle vigenti norme fiscali”.

Mentre lo status di inoccupato spetta, ai sensi del D.Lgs n. 297/2002 a coloro che, senza aver precedentemente svolto un'attività lavorativa, siano alla ricerca di un'occupazione da più di 12 mesi o da più di 6 mesi, se giovani.
Agevolazioni che spettano ai disoccupati ma non a chi è inoccupato

L'esenzione Ticket spetta per legge ai disoccupati ed ai pensionati al minimo, nonché agli altri soggetti il cui reddito deve essere calcolato tenendo conto della consistenza del nucleo familiare, ma non ai inoccupati.
Dichiarazioni di disoccupazione/inoccupazione

Decreti legislativi (ad es. l'articolo 3 del D.Lgs. n. 297/2002) obbligano il soggetto interessato a formalizzare con un'apposita dichiarazione scritta il suo stato di disoccupazione o inoccupazione. Tale dichiarazione deve essere presentata dal lavoratore interessato al Centro per l’impiego nel cui ambito territoriale si trova domiciliato. Ai Centri per l’impiego spetta, quindi, il controllo e l’attestazione dell’effettiva permanenza del soggetto interessato nello status di disoccupazione o inoccupazione.

E' bene sapere che si può essere anche perseguiti legalmente di attestazione involontaria del falso anche per eventuali errori di forma, quindi è bene prestare attenzione nel redigere tale documentazione.
Sul sito Moduli è possibile reperire: il fac simile della dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa da consegnare al Centro per l'Impiego e il modello di Autocertificazione di disoccupazione.
Le novità dal 2013: l'Aspi

A partire dal 1° gennaio 2013, coloro i quali verranno licenziati non godranno più dello status di inoccupato o disoccupato ma della nuova forma di assistenzialismo che è l'Aspi, Assicurazione Sociale per l'Impiego.
L'Aspi si sostanzia in un assegno mensile di durata variabile il cui importo è pari al 75% della retribuzione ricevuta. L'importo massimo sarà sempre e comunque pari a 1.119€ lordi (circa 1.050€ netti), che si ridurranno del 15% dopo sei mesi.
Chi può fare richiesta dell'ASPI

    Tutti i dipendenti del settore privato – apprendisti compresi
    Dipendenti pubblici con contratti a tempo determinato
    Soci lavoratori subordinati di cooperative
    Lavoratori dello spettacolo

I requisiti per chiedere l'Assicurazione sono: l'aver guadagnato due anni di anzianità e almeno un anno di contributi e presentare domanda entro 60 giorni dal licenziamento. La domanda dev'essere presentata o all'Inps oppure ad un Patronato.

È prevista anche una forma ridotta di Aspi per coloro che non raggiungono l'anno di contributi, ma superano le 13 settimane.

Infine, possono richiedere l'assicurazione anche coloro che, licenziati, hanno avviato con successo la procedura di conciliazione.
Altre caratteristiche del sostegno agli inoccupati

Sino al 2017, l'Aspi verrà applicata in maniera transitoria nel senso che la durata del sussidio cambierà di anno in anno sino ad assestarsi nel 2017, per l'appunto.
Innanzitutto, occorre chiarire nuovamente che l'Aspi si attiva per i licenziati nel 2013 e, quindi, non a coloro che hanno perso il lavoro sino al 2012.

Sino al 2014, quindi, l'Aspi dura 8 mesi per gli under 50, per i quali invece l'assistenza dura 12 mesi. Chi perderà il lavoro nel 2014 e sarà over 55, godrà dell'assegno per 14 mesi. L'anno seguente, per gli under 50 la durata sarà pari a 10 mesi, per la fascia 50-54 pari a 12 mesi, per gli over 54 16 mesi.

Dal 2017, anno in cui la riforma raggiungerà la perfezione, si avranno solo due fasce: under 55 – per i quali l'Aspi avrà durata pari a 12 mesi – e over 55 – la cui durata sarà 18 mesi.
Questa forma di assistenza sostituirà anche la mobilità, che verrà gradualmente ridotta siano a scomparire nel 2017.
Come si perde l'Aspi

Il sussidio lo perde chi trova un'occupazione di durata superiore ai sei mesi, chi raggiunge la pensione, chi guadagna un assegno di invalidità (in questo caso, può scegliere quale sussidio percepire).

Chi intraprende un'attività indipendente non perde tale forma di assistenza, a patto che non superi il guadagno di 4800€ annui. In ogni caso, vedrà l'assegno diminuire dell'80% del reddito presunto che il lavoratore ricaverà dall'attività.
Perde l'Aspi anche chi rifiuta un'offerta di lavoro congruo.